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Lo statuto di Liber Liber

Segue la trascrizione, in formato elettronico, del verbale di assemblea che si è tenuta il 1 dicembre 2003 , finalizzata a modificare lo statuto originale di Liber Liber (del 28 novembre 1994) in ottemperanza alle recenti disposizioni di legge relative alle O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).


Verbale di assemblea dell'associazione culturale "Liber Liber"

L'anno duemilatre il giorno 1 del mese di dicembre (01/12/2003) in Roma, presso la sede di Liber Liber, viale Pasteur 78, alle ore 18:30 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci di "Liber Liber", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) con sede in Roma, viale Pasteur 78, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

  • modifica dello Statuto Associativo per adeguarlo alle più recenti norme relative alle O.N.L.U.S.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Calvo Marco e viene nominato un Segretario nella persona della Dott.ssa Maria Luisa De Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti gli associati aventi diritto al voto e dell'intero Consiglio Direttivo, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente quindi, in relazione all'unico argomento posto all'ordine del giorno, comunica che per motivi di adeguamento alle norme in materia di O.N.L:U.S., occorre introdurre alcune variazioni allo Statuto.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo così come illustrato dal Presidente; Statuto che viene qui di seguito riportato.


Statuto

Articolo 1)

Denominazione. È costituita l'Associazione culturale denominata "Liber Liber", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

Articolo 2)

Sede. La sede della Associazione è fissata in Italia, Roma, viale Pasteur 78.

Articolo 3)

Scopo. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, né degli altri soggetti indicati nell'art. 10, comma 6, lettera A del decreto legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997, ma sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

È esclusa qualsiasi finalità di lucro.

Articolo 4)

Associati. Coloro che vogliono entrare a far parte dell'Associazione debbono fare domanda scritta, controfirmata da due Soci Fondatori, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può respingere tale domanda senza essere tenuto a renderne note le ragioni.

Non possono fare parte dell'Associazione coloro che hanno riportato condanne per delitto non colposo.

I soci partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie e, se maggiorenni, hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'articolo 6.

Articolo 5)

Impegni degli associati. I soci si impegnano a conferire annualmente le quote sociali che verranno fissate dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Tutte le quote sociali ed i contributi comunque versati all'Associazione sono a fondo perduto. La quota associativa è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che per atto mortis causa.

I soci, con la firma della domanda di ammissione, riconoscono ed accettano tutte le norme contenute nel presente Statuto.

Articolo 6)

Qualità di associato. La qualità di associato si perde:

  • per dimissioni da presentarsi con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno e con decorrenza dal 1° gennaio successivo;
  • per morosità nel pagamento delle quote dichiarate dal Consiglio Direttivo;
  • per radiazione da parte del Consiglio Direttivo, in relazione alle norme contenute nel presente atto e previa audizione del socio.
Articolo 7)

Esercizi dell'Associazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea generale ordinaria dei soci aventi diritto al voto per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (quando previsti), per la nomina delle cariche sociali e per quanto altro di sua competenza.

Articolo 8)

Convocazione delle assemblee ordinarie. La convocazione delle assemblee viene fatta dal Consiglio Direttivo mediante posta elettronica o lettera contenente indicazione del giorno, ora e luogo della riunione sia per la prima sia per la seconda convocazione.

Tale lettera di convocazione deve essere spedita ai soci almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 9)

Convocazione delle assemblee straordinarie. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del Presidente, o del Consiglio Direttivo o su iniziativa di almeno un quarto (1/4) dei soci, i quali facciano pervenire per iscritto, anche tramite posta elettronica, la richiesta di convocazione con l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro due (2) mesi dalla richiesta.

Articolo 10)

Funzionamento delle assemblee. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal socio indicato dall'Assemblea stessa, la quale provvederà anche a designare il Segretario e, occorrendo, due Scrutatori.

Possono prendere parte alle assemblee e votare gli aventi diritto al voto in regola con le quote sociali.

Rappresentanze. Nelle assemblee è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri soci.

Ciascun socio non può ricevere più di una delega.

Articolo 11)

Validità delle assemblee. In prima convocazione le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide con la presenza della metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 12)

Consiglio Direttivo.L'assemblea ordinaria dei soci elegge tra gli aventi diritto al voto un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due (2) a un massimo di undici (11) membri.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, sotto qualsiasi forma.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e/o un Segretario-Tesoriere.

Articolo 13)

Poteri del Consiglio. Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, inoltre il Consiglio decide sull'accettazione dei soci e sulla loro radiazione in caso di grave mancanza verso l'Associazione; provvede inoltre alla convocazione delle assemblee.

Articolo 14)

Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio, ad esso spetta la firma sociale.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, ad esso possono essere delegati dal Consiglio tutti o parte dei suoi poteri.

Articolo 15)

Vice-Presidente. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento a tutti gli effetti.

Articolo 16)

Segretario-Tesoriere. Il Segretario, se nominato, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere, se nominato, provvede a riscuotere le quote sociali, tiene la contabilità sociale, compila i bilanci, forma un elenco di soci morosi da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo per l'emissione della diffida o per l'espulsione.

Articolo 17)

Funzionamento del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni dodici mesi su convocazione del Presidente. Potrà inoltre riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta ad almeno due (2) consiglieri.

Le delibere del Consiglio debbono essere prese a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo vengono verbalizzate sull'apposito libro ed approvate nella riunione immediatamente successiva.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti la straordinaria amministrazione debbono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

In caso di due (2) componenti, all'unanimità.

Il Consigliere che per tre riunioni consecutive non partecipa al Consiglio senza giustificato motivo, decade dalla carica e viene sostituito con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Le cariche sono gratuite.

Articolo 18)

Sindaci. I Sindaci in numero di tre (3) sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria e durano in carica tre (3) anni.

Ai sindaci è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e sulla gestione amministrativa.

Essi faranno una relazione del loro operato all'assemblea dei soci.

Le cariche sono gratuite.

Articolo 19)

Bilancio. Al termine di ogni anno solare viene formato il bilancio con criteri di oculata amministrazione per essere presentato con le relazioni d'uso all'assemblea ordinaria.

È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

È obbligatorio impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20)

Scioglimento dell'Associazione. L'Associazione non può essere sciolta o fusa con altra associazione o cambiare denominazione sociale, se non con il voto dei due terzi (2/3) dei soci presenti nell'assemblea straordinaria, per tale motivo convocata.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o al fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21)

Libri sociali. I libri sociali sono:

  • il libro dei soci;
  • il libro riunioni e deliberazione delle assemblee generali dei soci;
  • il libro riunioni e deliberazione del Consiglio Direttivo.

I libri sociali possono essere sempre liberamente consultabili dai soci.

Articolo 22)

Per quanto non è contemplato dal presente Statuto valgono i principi generali di legge.


Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 20:30.

IL PRESIDENTE
(Marco Calvo)
IL SEGRETARIO
(Maria Luisa De Rossi)
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