CAPITOLO III - DIRETTIVA CEE 91/250 E LEGGE ITALIANA 633/41 SUL DIRITTO D'AUTORE

REGISTRAZIONE PRESSO LA SIAE. TUTELA CIVILE. TUTELA PENALE. CENNI

Gli artt. 6 e ss. del d.lgs 518/92 affrontano problemi marginali rispetto all'argomento di fondo di questo lavoro: qualificazione giuridica del software e suo inquadramento nel diritto d'autore. Non certo marginali da un punto di vista pratico. Ed è per questo che, se pur in sintesi, se ne riporta il contenuto essenziale.

Anche per la tutela del software, come per le altre opere dell'ingegno, gli artt. 6 e 7 d.lgs. 518/92 prevedono un meccanismo di registrazione presso la SIAE la quale si occupa di tutte le formalità e le modalità della registrazione (117). Viene istituito un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore la cui registrazione è facoltativa ed onerosa. Questo significa che la registrazione non è costitutiva del diritto (118) ma importante ai fini della prova: introduce una presunzione semplice (superabile quindi con la prova contraria) dell'esistenza del diritto di privativa nel soggetto che lo abbia registrato.

L'art. 8 d.lgs. 518/92 estende le norme relative ai mezzi di difesa e alle sanzioni civili anche ai comportamenti lesivi del diritto di utilizzazione economica del software: quale la messa in circolazione in qualsiasi modo e la detenzione per scopi commerciali sia di copie di programma non autorizzate, sia di qualsiasi altro mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione del programma. Il primo comportamento che viene in rilievo ("messa in circolazione") ricomprende tutte le forme di distribuzione, dalla vendita alla cessione gratuita dello stesso. La detenzione, invece, è vietata e sottoposta a sanzioni civili quando è finalizzata ad attività come la vendita, la locazione, la licenza in leasing del programma. Tra queste attività vi rientra anche la distribuzione gratuita. Resta invece esclusa dal divieto la detenzione di copia fatta dal legittimo utilizzatore del programma e finalizzata a soddisfare esigenze connesse all'uso stesso del programma in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 5 d.lgs. n. 518/92.

La vera e propria portata innovativa della legge in commento è senz'altro rappresentata dall'applicazione al software delle difese e sanzioni penali di cui alla legge 633/41, ora espressamente consentita dagli artt. 9 e 10 d.lgs. n. 518/92.

Sulla scia di quanto già previsto per le opere cinematografiche e televisive, viene messo in evidenza dalle norme il rilievo penale delle seguenti condotte: abusiva duplicazione a fini di lucro dei programmi, loro importazione, vendita, detenzione a scopi commerciali, concessione in locazione; queste condotte vengono punite anche quando sono relative a mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o l'elusione dei dispositivi di protezione degli stessi programmi (i cosiddetti locks). Si tratta di fattispecie i cui comportamenti (se tutti realizzati, o anche più di uno), danno luogo ad un unico reato, e la norma è applicabile una sola volta (119). Come si nota, l'elemento caratterizzante la colpevolezza richiesta per la punibilità delle condotte sopra menzionate è rappresentato dal dolo specifico del fine di lucro; la duplicazione, poi, deve essere abusiva nel senso che deve essere posta in essere con la consapevolezza di compiere un'attività che è vietata dall'ordinamento.

Ai sensi dell'art. 171-bis legge n. 633/41 i comportamenti delittuosi sopra esposti vengono sanzionati (anche con pene sostitutive) non solo con pene pecuniarie ma anche detentive, specificando poi, l'ultima parte della norma, le apposite aggravanti.

Per concludere questo quadro sulla normativa del software nell'ambito del diritto d'autore e più in particolare in quello del d. lgs. n.518/92, l'art. 11 detta la disciplina applicabile ai programmi creati prima della sua entrata in vigore.


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