CAPITOLO III - DIRETTIVA CEE 91/250 E LEGGE ITALIANA 633/41 SUL DIRITTO D'AUTORE

DEROGHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' RISERVATE. USO PRIVATO. DECOMPILAZIONE

Le previsioni delle lettere a) e b) dell'articolo 64-bis legge n. 633/41 devono essere interpretate in accordo con le previsioni dei successivi artt. 64-ter e 64-quater di cui ora ci occupiamo.

L'art. 63-ter, infatti, ammette nel suo primo paragrafo che siano consentite senza alcuna autorizzazione del titolare, le attività di riproduzione [art. 64-bis lett. a)], nonché quelle di traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione del programma [art. 64-bis lett. b)], a cui si aggiunge la correzione di errori, qualora le stesse siano poste in essere dal legittimo acquirente (113) e siano comunque necessarie per l'uso a cui il programma è destinato. Queste deroghe al diritto di esclusiva del titolare non avendo contenuto imperativo saranno di scarsa applicazione qualora dalla volontà delle parti emergesse un patto contrario. E non è così difficile immaginare per gli utenti il rischio di trovarsi di fronte a pratiche contrattuali vessatorie predisposte unilateralmente dalle software house.

Vere e proprie deroghe con contenuto imperativo sono invece quelle contenute ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 64-ter. Il paragrafo 2 ammette la possibilità di fare una copia del programma (cosiddetta copia di back up) per uso privato, a condizione, però, che la stessa sia necessaria al legittimo utilizzatore del programma (come nel caso in cui si volesse, ad esempio, scongiurare il pericolo di perdere il contenuto dell'unica copia a seguito di cancellazione fortuita del programma).

Il paragrafo 3 conferisce a chi ha il diritto di usare una copia del programma le facoltà di osservare, studiare, sperimentare il funzionamento dello stesso durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione e memorizzazione del programma allo scopo di determinare i principi su cui è basato per una più corretta utilizzazione. Gli eventuali accordi contrari sono da considerarsi nulli (114).

L'art. 64-quater introduce un tema molto dibattuto (115) che è quello della decompilazione (o reverse engineering). La norma fissa i limiti specifici al titolare del diritto salvaguardando un interesse che la comunità considera prevalente e cioè la diffusione delle conoscenze delle tecnologie informatiche per consentire, l'interoperabilità tra programmi. La decompilazione, come già detto, è quel meccanismo che consente di risalire dal programma oggetto al programma sorgente. La necessità di una simile operazione può ricercarsi nella esigenza, sempre più avvertita, di sviluppare programmi che possano interagire tra loro (116) e consentire sempre più complesse e complete prestazioni. Se ad esempio si volesse interconnettere, per una migliore gestione delle risorse informatiche, un programma con un altro che sia fornito o creato da un diverso autore, occorrerebbe la disponibilità di informazioni che solo quest'ultimo può fornire; informazioni altrimenti non accessibili se non violando i diritti esclusivi dell'autore stesso (che può, come sappiamo, impedire la riproduzione e/o la traduzione del programma). Così la norma consente al soggetto che sia legittimato ad usare una copia del programma, di trarre tutte le informazioni necessarie ai fini della interoperabilità del programma (e solo per questa), senza l'autorizzazione del titolare dei diritti e a condizione, però, che le stesse non siano diversamente disponibili.

Le limitazioni poste dalla norma a questo riguardo [vedi n. 1 lett. a), b), c) e n. 2 dell'art. 64-quater] mirano, ancora una volta, a prevenire il pericolo dell'illecita riproduzione del software insito nelle attività strumentali alla decompilazione del programma, e ciò a garanzia del normale e legittimo impiego dello stesso.


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