CAPITOLO III - DIRETTIVA CEE 91/250 E LEGGE ITALIANA 633/41 SUL DIRITTO D'AUTORE

DEROGHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' RISERVATE. USO PRIVATO. DECOMPILAZIONE

NOTE


113.

L'espressione "legittimo acquirente" va interpretata come "avente diritto". Se si desse all'art. 64-ter un'interpretazione restrittiva o letterale, le limitazioni poste dall'articolo stesso varrebbero solo per il caso di compravendita del programma e non anche per la locazione, comodato o donazione. Così V. Franceschelli Le nuove leggi civili commentate, n. 2, 1995, pag.261.

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114.

La direttiva 91/250 sul punto era più severa. Disponeva indatti l'art. 9 che "qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'art. 6 o alle eccezioni di cui all'art. 5, 2° e 3° par. è nulla".

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115.

Per i singoli aspetti si veda G. Guglielmetti, Analisi e decompliazione dei programmi, in La legge sul software, a cura di Carlo Ubertazzi, Giuffrè Editore, 1994.

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116.

Se questa esigenza della interconnessione tra programmi è avvertita per i programmi applicativi, è addirittura imprescindibile tra programmi applicativi e programmi operativi. Infatti un programma per poter essere concretamente utilizzato deve essere compatibile con l'elaboratore (o con i programmi base dell'elaboratore). Tale compatibilità avviene per il tramite delle cosiddette interfacce. Se tali interfacce non sono conoscibili perché coperte da privativa è evidente il vantaggio che si assicura al produttore di elaboratori il quale diventa monopolista nel mercato di programmi compatibili.

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