CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

SEGUE: LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

NOTE


57.

L'impraticabilità della tutela brevettuale viene rafforzata dal divieto espresso contenuto nell'art. 12 della legge del 1939 come modificato dal D.P.R. del 1979. La dottrina e gli stessi interpreti, concordi nel ritenere il software come un bene appartenente alla categoria dei beni immateriali, hanno spostato la loro analisi al campo del diritto d'autore.

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58.

Sulla tassatività si pronuncerà successivamente la Cassazione con sentenza n. 7397 del 1990. Infatti "l'elencazione delle opere protette dal diritto d'autore, contenuta nell'art. 2575 c.c. e nell'art. 2 l. 22 aprile 1941, n. 633 va intesa in senso non tassativo, ma esemplificativo".

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59.

In altri termini, non si può precludere ad altri la possibilità di fornire un programma che concerne la medesima idea.

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60.

Gustavo Ghidini, I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore, in Giur. comm. 1984, pag. 270.

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61.

Floridia Giorgio, La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali, in Dir. Inf. 1989, pag. 89.

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62.

M.G. Losano, La tutela giuridica del software in Il diritto privato dell'informatica, Einaudi, Torino, 1986, pag. 63 - 97.

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63.

"Bisogna cercare di uscire dagli schemi vetero-industriali ed avventurarsi sul sentiero della comunicazione postmoderna", Losano G. Mario, op. cit.

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64.

Pardolesi R., "Software", "property rights" e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie, Foro italiano, 1987, II, c.

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65.

R. Borruso, op. cit.

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66.

Salvatore Pastore, Il cammino della tutela giuridica del software, opera dell'ingegno di carattere creativo, Dir. d'Autore, 1987, pag. 177.

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