CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

SEGUE: IL RICHIAMO ALL'ART. 99 L. DIR. AUTORE. CRITICA

NOTE


34.

L'art. 99 dice: "All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e dei disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio, secondo le norme stabilite dal regolamento. Il diritto al compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto al secondo comma."

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35.

Si discute cioè se la tutela dell'art. 99 concorra con quella propria dell'opera d'arte (in senso affermativo v. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960; Battaglini, in Dir. econ., 1957, pag. 186; in senso contrario v. Cass., 5 agosto 1949, in Dir. aut., 1949, pag. 312).

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36.

"Non è possibile risalire da un computer predisposto con un determinato programma al programma stesso" v. Santini op. cit.

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37.

G. Galtieri, Note sulla proteggibilità dei programmi, Diritto di autore, 1971, pag. 425.

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38.

a) il progetto deve costituire la soluzione originale di un problema tecnico; b) la realizzazione del progetto deve avvenire a scopo di lucro, senza il consenso dell'autore; c) il progetto deve essere depositato con le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento di esecuzione della legge.

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39.

R. Borruso, L'Algoritmo per computer e la sua brevettabilità, Dir. Inf., 1987, pag. 75.

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40.

C. Ciampi, Il problema della proteggibilità del software nell'ordinamento giuridico italiano e straniero. Soluzioni e prospettive, in La tutela giuridica del software a cura di G. Alpa, Giuffrè Editore, Milano, 1984, cap. V.

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41.

M. Fabiani, Il problema della protezione giuridica dei programmi in Italia, in I programmi per elaboratore. Tutela degli utenti e delle software house a cura di G. Alpa, Giuffrè Editore, Milano, 1988, pag. 27.

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42.

M.G. Losano, La tutela giuridica del software in Il diritto privato dell'informatica, Einaudi, Torino, 1986, pag. 63 - 97.

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43.

L. Turco, La tutela giuridica del software, Diritto di autore, 1984, pag. 135.

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44.

Così Ciampi op. cit., pag. 140 il quale, tra l'altro, è del parere che l'unico vantaggio certo del sistema di tutela offerto dall'art.99 è la riduzione (a venti anni dal giorno del deposito) della durata della protezione. Questo termine più breve sembra essere particolarmente adeguato a questo settore, caratterizzato dalla forte obsolescenza dei prodotti.

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45.

V. Fabiani op. cit., .pag. 35.

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46.

Per un commento alla pronuncia cfr. D'Orazio, Diritto d'autore sul software: una nuova pronuncia favorevole, Dir. Inf., 1987, pag. 273.

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47.

In sostanza, il programma per elaboratore (con la sua parte scritta, con i suoi esercizi, con i suoi disegni, diagrammi, formule ecc.) non differisce eccessivamente da un qualunque manuale di insegnamento per il quale la giurisprudenza ha avuto occasione più volte di statuire che è tutelabile sotto il profilo del diritto d'autore (Trib. Milano 30 luglio 1956, in Giur. it. 1956, I, 2, 897) così come lo è una raccolta coordinata di testi legislativi (Pret. Roma 22 febbraio 1952, in Riv. pen. 1952, 2, 45), un repertorio di giurisprudenza (Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544), un ricettario gastronomico (Pret. Venezia, 24 aprile 1969, in Dir. autore, 1970), la carta geografica (Trib. Milano 4 luglio 1955, in Dir. autore, 1955, 376): opere queste in cui l'apporto e lo sforzo creativo dell'autore, il contenuto originale, l'autonomia della forma espressiva, si esprimono in termini ben più elementari, semplici e limitati rispetto a quelli richiesti e necessari per ideare, organizzare e redigere un programma per elaboratore.

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