CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA SEGUE: IL SOFTWARE COME OPERA DELL'INGEGNO DI CARATTERE SCIENTIFICO NOTE La sentenza è pubblicata in Foro it., 1987, II, pag. 289 con nota di Pardolesi, "Software", "property rights" e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie; in Dir. Inf., 1987, pag. 693 con nota di Minerva, La illiceità penale della riproduzione di programmi altrui: l'orientamento della Cassazione e le prospettive sanzionatorie; in Dir. d'Autore, 1987, pag. 162 con nota di Pastore, Il cammino della tutela giuridica del software, opera dell'ingegno di carattere scientifico. [ Indietro ] Il caso riguarda il ricorso per Cassazione da parte della SIAE (Società Italiana
Autori ed Editori) che, costituita parte civile nella sua veste di ente pubblico
incaricato della tutela dei diritti d'autore, deduceva la violazione di legge per avere il
pretore (Pret. di Napoli 6 giugno 1985) negato la riconduzione dei programmi tra le opere
dell'ingegno di carattere creativo e di conseguenza per non aver perseguito penalmente (a
norma dell'art. 171 l.d.a.) le illecite riproduzioni dei programmi stessi. [ Indietro ] Il software applicativo si distingue dal software di base. Questo consiste in programmi destinati ad adempiere a funzioni di servizio e di gestione interna del sistema di elaborazione; il primo si riferisce a programmi o pacchetti di programmi predisposti per la risoluzione generalizzata di problemi applicativi dell'utente. [ Indietro ] Pretura di Bari, 11 febbraio 1991, in AIDA 1992, 33. [ Indietro ] |