CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

PRIMI STUDI ED ORIENTAMENTI SULLA TUTELA

NOTE


25.

Tra questi vanno ricordati: Gerardo Santini, La tutela giuridica della programmazione elettronica, in Giur. it. 1968, IV, pag.225; Giuseppe Sena, Software: problemi di definizione e di protezione giuridica, in Riv. dir. ind., 1983, II, pag.479; Carlo Rossello, La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali italiani, in Dir. inf., 1985, pag.103; Costantino Ciampi, La proteggibilità dei programmi elettronici e dei relativi manuali applicativi quali opere dell'ingegno di carattere creativo, in Dir. inf., 1985, II, pag.258.

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26.

Si veda: Ettore Luzzato, Una norma di legge francese da non imitare (a proposito della brevettabilità o meno dei programmi o serie di istruzioni per lo svolgimento delle operazioni dei calcolatori elettronici), in Riv. dir. ind., 1968, I, pag.297; Gustavo Ghidini, I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore, in Giur. comm., 1984, I, pag. 251; Renato Borruso, L'Algoritmo per computer e la sua brevettabilità, in Dir. inf., 1987, pag. 75; Giorgio Floridia, La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali, in Dir. inf., 1989, pag. 71.

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27.

Ettore Luzzato, Una norma di legge francese da non imitare (a proposito della brevettabilità o meno dei programmi o serie di istruzioni per lo svolgimento delle operazioni dei calcolatori elettronici), in Riv. dir. ind., 1968, I, pag.297.

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28.

Ettore Luzzato, La crisi del software, in Problemi attuali del diritto industriale, Milano, 1977, pag. 719.

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29.

C'è una certa differenza tra un programma di calcolatore e, per esempio, un tornio: l'uno caratterizzato a prima vista da astrattezza e l'altro da materialità. Ma nessuno brevetta un tornio. Ciò che si brevetta è un'invenzione riguardante un tornio, cioè una serie di istruzioni per fare uno speciale tornio. E una serie di istruzioni per fare un tornio non è più concreta di un programma per calcolatore, che è pur esso una serie di istruzioni. Inoltre non è affatto vero che soltanto le cose concrete possono essere invenzioni brevettabili, basti pensare che i brevetti proteggono anche processi; e i processi altro non sono che regole e istruzioni utilizzabili non per fare cose concrete ma per svolgere attività.

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30.

Non è di ostacolo a questa affermazione la circostanza che a differenza dell'invenzione di macchina, che si risolve in una serie di istruzioni per fare un oggetto concreto, un programma di calcolatore è una serie di istruzioni per far funzionare un oggetto esistente.

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31.

La macchina specifica che si è creata programmando un calcolatore generale è tuttavia una macchina effimera (macchina virtuale), cioè cessa di esistere non appena finisce di funzionare il programma, e si crea una nuova macchina.

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32.

G. Santini, La tutela della programmazione elettronica, Giurisp. Italiana, IV, 1968, pag. 225.

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33.

Si tratta dell'uso di simboli fra loro collegati in sistemi che vanno sotto il nome di COBOL, FORTRAN, Pascal, ecc.

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