CAPITOLO IV - NUOVI SVILUPPI SULLA TUTELA DEL SOFTWARE

LE RECENTI DECISIONI STATUNITENSI SULLA PROTEZIONE DEL SOFTWARE: COPYRIGHT E BREVETTI

Come più volte ribadito in questo lavoro, l'approccio internazionalistico al problema della tutela del software, se si è reso necessario per evidenziare le sue influenze sul diritto europeo e quindi italiano (135), potrebbe ancora una volta rivelarsi valido mezzo di orientamento nel riconsiderare la tutela brevettuale come ulteriore forma di tutela del software.

Infatti alla luce delle recenti decisioni emerge che l'orientamento giuridico degli Stati Uniti (paese che tra l'altro detiene, secondo i dati forniti dall'Ufficio Brevetti U.S.A., il 60% del mercato mondiale del software) relativo alla tutela del software sembra aver trovato un assetto più vasto affiancando al copyright quanto meno la tutela brevettuale (136).

Il primo caso di in cui il problema della brevettabilità del software viene esaminato, senza escludere a priori tale possibilità, è il caso Gottschalk v. Benson in cui, nel 1972, la Corte Suprema si occupò della possibilità di brevettare un programma per elaboratore consistente in un metodo di conversione di un sistema decimale codificato in binario in un sistema binario puro mediante l'uso di un algoritmo. La conversione poteva essere effettuata anche a mano, ma l'algoritmo consentiva di farla effettuare ad un elaboratore in modo da risparmiare tempo ed energie. La Corte Suprema si affermò contraria alla brevettabilità del richiesto algoritmo ritenendo il processo di conversione sopra citato un vero e proprio algoritmo, ossia una procedura per la soluzione di un problema matematico che, in quanto tale, non è brevettabile. Ciò per evitare il crearsi di un diritto di monopolio su una formula matematica, su un concetto o su un modo di pensare che devono essere lasciati al libero sfruttamento di chiunque.

Mentre le richieste di brevetto pervenivano sempre più numerose, la prima decisione con la quale la Corte Suprema sanzionò la validità di un brevetto concernente un programma per elaboratore, fu con il successivo e fondamentale caso Diamond v. Diehr (1981). Il brevetto era relativo ad un software utilizzato nel processo di stampaggio degli oggetti di gomma che consentiva di controllare ripetutamente la temperatura all'interno dello stampo e calcolare il tempo ottimale di formatura, trascorso il quale il programma comandava l'apertura dello stampo medesimo.

E' pacifico ormai che non si possa escludere la brevettabilità di un trovato solo perché si concreta o contiene un software e che non è sufficiente dire che l'invenzione si sostanzia in un algoritmo per rigettare la domanda di brevetto. Ancora, non è vero che un'invenzione non può essere brevettata perché il procedimento è eseguito da un elaboratore e/o è descritta sotto forma di un programma elettronico.

Vista la sostanziale affinità tra algoritmi matematici e software, sarà ritenuto brevettabile quel software che non si esaurisca in alcuna formula o algoritmo matematico, ma si concreti, al contrario, in un'applicazione pratica.

Anzi viene messo a punto un criterio basato su un duplice accertamento (two steps doctrine) per poter distinguere i programmi brevettabili da quelli non brevettabili. Per quanto riguarda il primo accertamento la Corte (Court of Customs and Patent Appeals) afferma che occorre distinguere tra un concetto più ampio di algoritmo ed uno più ristretto. Il primo comprende quei procedimenti in cui la successione delle attività necessarie per realizzare un determinato fine è descritta passo dopo passo (a step-by-step procedure for solving a problem or accomplishing some end); il secondo comprende soltanto quei procedimenti volti a risolvere un problema matematico.

Così, mentre si potrà ritenere brevettabile l'algoritmo inteso in senso più ampio, quando si tratta di un algoritmo in senso stretto, bisognerà accertare ancora una volta se esso si risolva interamente nell'algoritmo oppure contenga elementi in più che abbiano i requisiti per essere brevettato (137). Il secondo accertamento consiste nell'esaminare se la domanda di brevetto contenga il solo algoritmo matematico oppure un procedimento industriale basato su un algoritmo. La giurisprudenza ha precisato che una indicazione per poter ritenere che l'invenzione consiste soltanto in un algoritmo (e quindi non brevettabile) potrebbe essere data, per esempio, dal fatto che il prodotto finale sia semplicemente un numero o una serie di numeri; mentre l'invenzione che si concreti in un risultato pratico, quale un oggetto fisico, un prodotto o un servizio, può essere considerata un algoritmo in senso ampio e quindi brevettabile (138).

Così in base alla two steps doctrine sono stati brevettati numerosi programmi: un sistema per la rappresentazione di testi e di altre informazioni grafiche sul video di un terminale; un metodo di controllo delle linee telefoniche; un metodo avanzato di multiprogrammazione di un elaboratore; un metodo di generazione di curve utilizzando un elaboratore collegato a macchine per il disegno e il taglio di abiti; un metodo per l'indirizzamento dei missili; un sistema operativo in grado di gestire le operazioni interne di un elaboratore in modo da trasformarlo da un elaboratore sequenziale ad uno in grado di eseguire le istruzioni indipendentemente dall'ordine di ricezione; ecc..

L'accesso alla tutela brevettuale, oltre che essersi pian piano allargato, come si diceva, ha ricompreso fattispecie diverse: mentre nel caso Diehr la decisione riguardava un software di controllo di processo (139) pur sempre inserito in un hardware determinato, adatto alla tutela brevettuale, le recenti decisioni hanno incluso nel software patents anche programmi utilizzati su elaboratori non dedicati, cioè non progettati per uno specifico scopo (140).

Uno spunto ulteriore per comprovare come il brevetto possa essere annoverato a pieno titolo tra gli strumenti capaci di tutelare i programmi per elaboratore viene offerto dal recente caso Compton's (1993) in cui il brevetto concerne un algoritmo di ricerca particolarmente adatto per essere utilizzato in ambienti multimediali consentendo di ritrovare informazioni conservate su media diversi.

Lo scalpore (e non solo nelle industrie del settore) con cui è stata accolta la richiesta da parte della Compton's (forte del brevetto concesso) del pagamento delle royalties dovute da tutti coloro che utilizzassero il software brevettato, ha dato l'occasione per ritornare sulle problematiche legate alla brevettazione del software. Il disappunto delle industrie informatiche, giustificato dal fatto che la maggior parte delle applicazioni multimediali già sviluppate (ed in via di sviluppo) utilizzavano già algoritmi di ricerca simili a quello rivendicato dalla Compton's, ha portato al riesame di ufficio (fatto questo del tutto inusuale) del brevetto concesso. Il riesame si è concluso con il rigetto delle rivendicazioni Compton's sulla base della carenza dei requisiti di novità ed originalità (141).

Il caso in esame può essere considerato un primo esempio di un nuovo approccio al modo di intendere la brevettazione del software, se non altro con riferimento alla maggiore attenzione circa la valutazione dei requisiti di novità ed originalità.


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