CAPITOLO III - DIRETTIVA CEE 91/250 E LEGGE ITALIANA 633/41 SUL DIRITTO D'AUTORE

TITOLARITA' DEL DIRITTO D'ESCLUSIVA. DURATA

Art. 3. Dopo l'articolo 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato da lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma stesso".

Art. 4. Dopo l'articolo 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma".

Prima di analizzare queste due disposizioni torniamo per un momento alla direttiva comunitaria (91/250) e in particolare all'art. 2 (107) che si occupa proprio della titolarità dei programmi. Questo articolo è suddiviso in tre parti: la prima individua l'autore del programma in genere, rinviando alle singole legislazioni nazionali le diverse opzioni sulla titolarità; la seconda prevede la contitolarità delle facoltà d'autore in capo al gruppo di persone che congiuntamente hanno creato l'opera; la terza si riferisce alla creazione del programma da parte del lavoratore dipendente assegnando al datore di lavoro l'esercizio di tutti i diritti economici sul programma creato dal dipendente. Il nostro legislatore, con il d.lgs 518/92, non accoglie i primi due paragrafi della direttiva, pertanto si applicheranno gli artt. 6 - 11, capo II della nostra legge sul diritto d'autore.

Recepisce invece il paragrafo 3 mediante la formulazione del nuovo art. 12-bis del quale si dà un breve commento. Questa norma prevede che, quando il programma viene creato dal lavoratore nello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera spettano al datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti. La norma, quindi, viene in concreto a tutelare colui cui appartiene e che predispone l'investimento di capitale attraverso cui si realizza la creazione del programma. Del resto non poteva essere diversamente, dal momento che l'esigenza di fondo che ha portato anche in sede comunitaria a prevedere la tutela del software è stata quella di proteggere gli investimenti di risorse umane, tecniche, finanziarie al fine di incentivare il progresso tecnologico della Comunità e dei singoli Stati.

Per quanto attiene la durata dei diritti di utilizzazione economica dei programmi, questa è prevista per tutta la vita dell'autore e, comunque, fino a cinquant'anni dopo la sua morte o la morte dell'ultimo coautore, oppure, nel caso di opere anonime o pseudonime, dopo la prima legittima pubblicazione. A questo proposito l'art. 4 del d.lgs 518/92 rinvia agli art. 22 e ss. l. n. 633/41 precisando solo che il termine de quo decorre dal 1° gennaio successivo a quello in cui si è verificato uno degli eventi sopra menzionati.

Non si può non rilevare, ancora una volta, una certa stonatura: il legislatore non ha tenuto conto del fatto che un programma, considerata la rapidità del progresso tecnologico, è destinato a diventare obsoleto molto più velocemente delle altre opere dell'ingegno. "La monografia o la novella, la sinfonia, il quadro, l'anfiteatro, la commedia sono opere che hanno in sé la potenzialità di durare per secoli" (108). Sarebbe stato quindi più opportuno prevedere un termine assai più breve.


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