CAPITOLO III - DIRETTIVA CEE 91/250 E LEGGE ITALIANA 633/41 SUL DIRITTO D'AUTORE

OGGETTO DELLA TUTELA

Art. 2. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

Il legislatore italiano, come del resto quello comunitario, non dà nessuna definizione di software forse perché qualsiasi definizione sarebbe stata superata nell'arco di breve termine dal continuo evolversi delle tecnologie nel settore dell'informatica. Ma, tutelando i programmi in qualsiasi forma espressi, la norma è rivolta non solo ai programmi cosiddetti sorgente (espressi in uno qualsiasi dei linguaggi di programmazione), ma anche a quelli che scritti in linguaggi comprensibili solo dalla macchina (programmi cosiddetti oggetto) non consentono la comunicazione e rappresentazione neppure a soggetti dotati delle più specifiche cognizioni tecniche. Si introduce così per il software una deroga rispetto al principio generale che si applica alle altre opere dell'ingegno di carattere creativo. Principio generale, che vuole che l'opera si presenti in una forma percepibile all'esterno quale prova del fatto che sia stata aperta una comunicazione tra il soggetto autore ed altri soggetti.

Ma sia consentita una curiosità: quale comunicazione rende l'opera software se non quella tra l'autore e la macchina?

La protezione, poi, è espressamente subordinata all'esistenza del requisito dell'originalità (101) quale risultato della creazione intellettuale indipendente dell'autore, che non sia pertanto la riproduzione di quanto già realizzato da altri. Sul punto della originalità merita attenzione la Relazione al progetto di direttiva del 1989 (102) che, nel motivare la scelta della protezione attraverso il diritto d'autore, spiega che "i principali vantaggi di questo tipo di tutela risiedono nel fatto che essa concerne soltanto l'espressione individuale del lavoro e offre quindi spazio sufficiente a permettere ad altri autori di creare programmi simili, o perfino identici, purché essi si astengano dalla mera duplicazione". La tutela è dunque accordata a programmi originali nel senso di non copiati da altri, perché se è vero che "molti algoritmi e molti sottoprogrammi sono comunemente noti all'industria", sono cioè ormai di pubblico dominio, è facile che un programma pensato per lo svolgimento di una certa funzione sia strutturato su principi di soluzione comuni a programmi già in uso nello specifico settore. Concludendo, pertanto, la originalità si misurerà sulla base della abilità e del lavoro che ciascun autore abbia messo nella sua creazione.

Restano esclusi dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce (103). Come sappiamo la legge sul diritto d'autore non tutela l'idea, ma solo la forma espressiva di un'opera. Ora, riprendendo concetti già espressi nel corso di questo lavoro, diciamo che anche il programma è caratterizzato da un'idea, cioè la ricerca della soluzione di un problema intellettuale, ed una forma espressiva, costituita dall'insieme di procedimenti idonei ad esprimere l'idea di base. E' naturale pensare che il risultato che si vuole raggiungere possa concretizzarsi in tanti modi diversi quanti sono i possibili autori che lo inseguono, ognuno scegliendo una strada diversa. Ed è proprio questa varietà di espressione che viene tutelata (104): se invece le idee potessero divenire oggetto di monopolio e, una volta usate, nessuno potesse disporne, si inciderebbe notevolmente sulla fantasia umana e sulla sua continua ricerca di novità, perfezionamento e di progresso.

L'ultima parte della norma fa riferimento al materiale preparatorio (105) per la progettazione del programma. Anche l'estensione della tutela al materiale preparatorio è stata criticata da coloro che tradizionalmente ritengono tutelabile solo l'opera finale. Ma evidentemente, il legislatore ha tenuto ben presente la caratteristica di questa realizzazione (programma), e che forse la distingue dalle opere tradizionali: i singoli atti di preparazione, il singolo materiale se sono tali da rendere possibile la comunicazione, le informazioni che si ricercano (cioè se sono organizzate in modo sufficientemente organico e definitivo), non possono non godere della tutela.

Non sono ricompresi nel materiale preparatorio i manuali d'uso e di manutenzione del programma che, essendo entità autonome rispetto al programma (a meno che nel manuale non si riproduca parte sostanziale del programma), saranno protetti col diritto d'autore a condizione che abbiano propri requisiti per la qualifica di opera dell'ingegno (106).


[ Indice | Capitolo III - I programmi per elaboratore come opere... | Capitolo III - Titolarità del diritto d'esclusiva... ]