CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA DECISIONI SULLE PRIME CONTROVERSIE Nelle pagine che precedono si è volutamente omesso di soffermarsi sulle pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite sul tema allo scopo di poterne seguirne un più preciso iter cronologico e sistematico. La precisazione è, ancora una volta, che essendo impossibile analizzarle tutte, la scelta verterà su quelle che affrontano i problemi e le soluzioni nell'ambito di quella tendenza, già avvertita sul piano dottrinale, che oscilla tra tutela brevettuale e tutela del diritto d'autore. Tra le prime sentenze in tema di tutela brevettuale può sicuramente riportarsi quella emessa dalla Cassazione nel 1981 (sent. 14 maggio n. 3169) che afferma il principio della brevettabilità di un procedimento articolato (cosiddetta invenzione di combinazione) in cui si faccia uso di un elaboratore opportunamente programmato. Tale sentenza è già stata trattata nel paragrafo relativo alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo cui senz'altro si rimanda per gli ulteriori approfondimenti (paragrafo 2.3, pag.52). Pur nella limitata portata del problema concreto, è interessante soffermarsi, sotto il profilo della brevettabilità del software applicativo quale supporto dell'idea inventiva, sulla decisione della Pretura di Milano (16 maggio 1983) (67). Nella specie la Data-Simpact s.r.l. cita in giudizio le società Alpi e Iseo, assumendo che esse avevano utilizzato un particolare metodo, denominato Jackson, di cui essa si dichiara in qualunque sede licenziataria rivendicandone l'uso esclusivo. Il pretore di Milano, respingendo la domanda, così dice:
Ancora, con sentenza 12 dicembre 1984, al Tribunale di Monza viene sottoposta la questione relativa alla tutelabilità, sotto il profilo della normativa del diritto d'autore, di un videogioco, denominato "Defender" (ideato e realizzato dalla Williams Electronics di Chicago), nonché del cosiddetto software che costituisce lo strumento tecnico dello schema del gioco. Dopo un'attenta analisi della disciplina del diritto d'autore (sia con riferimento ai requisiti che un'opera deve avere per ricevere protezione, sia con riferimento alla possibilità di ricondurre il videogioco alla categoria delle opere dell'ingegno) e pur condividendo le argomentazioni e i contributi dialettici ancora in corso sul tema (68), il Tribunale di Monza così conclude:
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