CAPITOLO III - DIRETTIVA CEE 91/250 E LEGGE ITALIANA 633/41 SUL DIRITTO D'AUTORE

SGUARDO D'INSIEME SULLA DIRETTIVA CEE

NOTE


87.

Non si può non ricordare come la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo vietando la brevettazione del software incise notevolmente su questo percorso. Ma dire che il software non può godere della tutela brevettuale non significa dire che non debba essere affatto tutelato.

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88.

In Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 122 del 17 maggio 1991 pag.42.

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89.

La Proposta è commentata da Zeno-Zencovich in L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per elaboratore, Dir. Inf., 1990, pag.77.

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90.

Parere del Comitato economico e sociale: 18 ottobre 1989 in GUCE C 329 del 30 dicembre 1989, pag.4; Deliberazione del Parlamento Europeo 14 aprile 1991.

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91.

Il testo integrale della direttiva viene riportato in Appendice C.

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92.

Zeno-Zencovich, La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in Dir. Inf., 1991, pag.25.

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93.

Per l'approfondimento dei singoli istituti si rimanda alla trattazione della legge italiana n.518/92 di adeguamento alla direttiva.

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94.

La decompilazione (o reverse engineering) è quel meccanismo che permette di risalire ai principi logico-matematici di un programma, ovvero alla destrutturazione del programma oggetto fino a giungere al programma sorgente.

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