CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

PROPOSTE DI DISCIPLINA LEGISLATIVA

NOTE


80.

In Riv. Dir. Ind., 1986, I, pag. 277 e in Dir. Inf., 1987, pag. 382.

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81.

In Riv. Dir. Ind., 1986, I, pag. 282 e in Dir. Inf. 1987, pag. 385.

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82.

In Riv. Dir. Ind., 1986, I, pag. 290 e in Dir. Inf. 1987, pag. 393.

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83.

V. Franceschelli (in Computer e Diritto, Maggioli editore 1990, pag. 119) per esempio rileva che la lentezza della giustizia civile non riguarda solo le software house e i loro diritti, ma l'intera comunità. "Invocare un binario speciale per la protezione di interessi essenzialmente privatistici è ingiusto, oltre che corporativo, e sospetto di incostituzionalità". E, se la tendenza attuale dell'ordinamento giuridico generale è quella della depenalizzazione, significherebbe andare controcorrente.

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84.

Pubblicato in Dir. Inf. 1987, pagg. 729-737.

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85.

La prima sezione contiene le definizioni (art. 1); la seconda (artt. da 2 a 10) attie-ne alla protezione dei programmi per ordinatori nell'ambito del sistema di diritto industriale, e conseguentemente opera modifiche alla l. 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore); la terza (artt. da 11 a 14) contiene alcune modifiche al r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (legge invenzioni) in relazione ad invenzioni in cui il software applicativo non è oggetto dell'invenzione, ma strumento per raggiungere il risultato inventivo; la quarta (artt. da 15 a 38) si occupa dei semiconduttori, il cosiddetto firmware, in attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea dell'11 dicembre 1986.

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86.

Più che di una norma nuova, si tratta della codificazione di un principio già espresso in dottrina e confermato in giurisprudenza in particolare dalla Suprema Corte (Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, cit.).

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