CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

SEGUE: LA TUTELA DEI VIDEOGIOCHI COME OPERE CINEMATOGRAFICHE

NOTE


69.

Il videogioco è composto da un supporto su cui è montato uno schermo sul quale scorrono immagini (spesso accompagnate da suoni). Sul supporto si trovano pulsanti che permettono al giocatore di fornire input atti a modificare le immagini e i suoni. I fattori che contraddistinguono un videogioco sono, allora, il programma di controllo, le immagini sul video e gli strumenti che permettono l'intervento del giocatore.

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70.

La sentenza è stata commentata da numerosi autori: Sena, Software: problemi di definizione e di protezione giuridica, in Riv. Dir. Ind., 1983, II, pag. 479; Frignani, Il Tribunale di Torino protegge i videogiochi come opera dell'ingegno appartenenti alla cinematografia, in Dir. d'Autore, 1984, pag. 57; De Sanctis, Brevi note in materia di tutela dei videogiochi, in Dir. d'Autore, 1984, pag. 436; Carosone, In tema di tutela giuridica del software, Riv. Dir. Comm., 1984, 2, pag. 365.

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71.

Così si esprimeranno: Rossello, La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali, in Dir. Inf., 1985, pag. 115; Ciampi, La proteggibilità dei programmi elettronici e dei relativi manuali applicativi, quali "opere dell'ingegno di carattere creativo", in Dir. Inf., 1985, pag. 259.

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72.

Analoga conclusione vale oltre che per altri prodotti della cosiddetta arte compu-terizzata, anche per le raccolte di dati organizzate in archivi elettronici.

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73.

Così Rossello, op. cit.

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