CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

SEGUE: STRUTTURA DELLE DISPOSIZIONI-TIPO SULLA PROTEZIONE DEL SOFTWARE

E' interessante soffermarsi sulla struttura del testo delle "Disposizioni" diviso in nove articoli.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione della protezione e i soggetti titolari dei relativi diritti, fornendo definizioni precise per i termini "programma di elaboratore", "descrizione di programma", "documentazione ausiliaria", "software" e "proprietario" (cioè titolare dei diritti di software).

L'art. 2 tratta della proprietà del software nel caso in cui il programma sia redatto da un prestatore di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni e, inoltre, regola il trasferimento e la successione dei diritti sul software.

L'art. 3 definisce il requisito di originalità necessario per la tutelabilità del software.

L'art. 4 chiarisce che oggetto della protezione è la "forma" in cui è espresso il programma e non le "idee" in esso contenute.

L'art. 5 elenca analiticamente tutti gli atti compiuti da terzi che il titolare dei diritti sul software può impedire se non li ha autorizzati. L'elenco può essere diviso in due parti: i punti 1 e 2 trattano gli atti non autorizzati di pubblicazione e di accesso al software mentre i punti da 3 a 8 si riferiscono agli atti non autorizzati di copia, uso, vendita ecc. del software, del programma e della descrizione del programma.

L'art. 6 definisce che cosa si intenda per violazione dei diritti del proprietario e specifica due casi che vanno esclusi da questa ipotesi: a) il caso in cui due autori diversi scrivano, indipendentemente l'uno dall'altro lo stesso programma o un programma sostanzialmente simile; b) la presenza e l'uso di software su mezzi di locomozione stranieri (di terra, di mare o di aria) che attraversino lo spazio territoriale di uno Stato.

L'art. 7 regola la durata dei diritti: 20 anni dalla data di creazione del software.

L'art. 8 stabilisce la protezione giuridica invocabile dal proprietario in caso di violazione dei suoi diritti.

L'art. 9 chiarisce che la protezione sulla base di altri principi e norme non è esclusa.


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