APPENDICE D
DECRETO LEGISLATIVO 518/92
Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica per i programmi
per elaboratore (in G.U. n. 306 del 31 dicembre 1992).
Il Presidente della Repubblica:
visti gli artt. 76 e 77 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 19
dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
91/250/CEE del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari
regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro;
emana il seguente decreto legislativo:
1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente
comma:
"Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399".
2. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il
seguente numero:
"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi
elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine
programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso".
3. Dopo l'articolo 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia
creato da lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica del programma stesso".
4. Dopo l'articolo 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per
elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma".
5. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n.
633, è aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE
Art. 64-bis - Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli
64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
- la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per
elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali
il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del
programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti;
- la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma
per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei
diritti di chi modifica il programma;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia nella
Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad
eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia
dello stesso.
Art. 64-ter:
- Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le
attività indicate nell'art. 64-bis lettere a) e b), allorché tali attività sono
necessari per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da
parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
- Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale
copia sia necessaria per l'uso.
- Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del
programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in
violazione del presente comma sono nulli.
Art. 64-quater:
- L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del
codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art.
64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
- le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto
di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
- le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente
e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
- le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per
conseguire l'interoperabilità.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù
della loro applicazione:
- siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma
creato autonomamente;
- siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
- siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma
per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per orgni altra
attività che violi il diritto d'autore.
- Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.
Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399, le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione
arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei programmi o
siano in conflitto con il normale sfruttamento del programma".
6. All'art. 103 della legge 23 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
integrazioni:
- Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Alla Società italiana degli autori
ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i
programmi per elaboratore. In tale registro registrato il nome del titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma,
intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi".
- Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"I registri di cui al presente
articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
7. Dopo il secondo comma dell'art. 105 legge 23 aprile 1941, n. 633, è inserito
il seguente:
"Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa."
8. All'art. 161 della legge 23 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, infine, il
seguente comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione
in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi o
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore".
9. Al primo comma dell'art. 171 della legge 23 aprile 1941, n. 633, sono
premesse le seguenti parole:
"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis".
10. - 1. Dopo l'art. 171 della legge 23 aprile 1941, n. 633, è inse-rito il
seguente:
"Art. 171-bis.
- Chiunque abusivamente duplica, a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai
medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, concede in locazione i medesimi
programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da
L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena
non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto
è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione,
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato
precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
- La condanna per i reati previsti dal comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in
uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati".
11. Dopo l'art. 199 della legge 23 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 199-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti
conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data".
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita
la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di
registrazione di cui agli artt. 6 e 7 e le relative tariffe.
[ Indice | Appendice C- Direttiva
CEE 91/250 | Appendice E - Regolamento SIAE... ] |